Copyright e diritto d’autore: che cosa è, a che cosa serve

Copyright e diritto d’autore: che cosa è, a che cosa serve 150 150 Francesca Garreffa

Se il tuo settore professionale è il marketing, l’editoria o la grafica pubblicitaria, è probabile che tu abbia sentito parlare spesso di diritto d’autore.

Pubblicando frequentemente contenuti testuali o visivi sui social network, ti sarai imbattuto in documenti, immagini e video protetti da copyright.

Per segnalare la presenza del diritto d’autore o copyright si utilizza un apposito simbolo: ©, formato dalla lettera “c” all’interno di un cerchio, oppure posta tra parentesi: (c) o (C).

Ma che cos’è il copyright e quando si applica?

Che cos’è il copyright

Anche se copyright e diritto di autore vengono utilizzati in molti casi come sinonimi, esistono alcune differenze tra i due termini sia in riferimento al significato che alla tutela dei diritti in questione. Storicamente, infatti, il copyright – tradotto letteralmente come “diritto di copia” – nasce in Inghilterra nel XVI secolo, con il diffondersi delle prime macchine automatiche per la stampa che hanno reso più economica, e di conseguenza più ampia, la circolazione di testi e volumi.

Per esercitare un maggiore controllo sulle opere pubblicate e diffuse nel territorio, la monarchia inglese emana i primi provvedimenti in materia, che prevedono la concessione agli editori dei diritti di copia su ogni stampa, ovvero il diritto esclusivo di stampare l’opera e di ricercare e confiscare le pubblicazioni non autorizzate.

Più che di un diritto riconosciuto all’autore, il quale non dispone della proprietà dell’opera, si può parlare, in questa fase, del copyright come di un diritto proprio dell’editore.

Lo Statuto della Regina Anna del 1709 introduce in Inghilterra il concetto moderno di copyright, garantendo – allo stampatore di un’opera – una protezione legale della durata di 14 anni, al termine dei quali il diritto di copia torna all’autore dell’opera che può beneficiarne per 14 anni a sua volta.

Il copyright inteso nell’accezione di diritto patrimoniale si diffonde soprattutto negli ordinamenti di tipo anglosassone (Gran Bretagna e Stati Uniti). Nel resto d’Europa, in particolare in Francia, emerge una diversa interpretazione di tale diritto che, sulla base dei principi espressi dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione Francese, pone al centro la persona, quindi l’autore (diritto morale dell’autore).

In Italia si è scelto di adottare questo secondo modello, con il riconoscimento del diritto d’autore come diritto morale incedibile legato alla paternità dell’opera.

La principale differenza tra il copyright di stampo anglosassone e il diritto d’autore, infatti, riguarda l’origine del diritto stesso:

  • Il copyright nei sistemi anglosassoni nasce con il deposito dell’opera all’Ufficio Copyright;
  • Il diritto d’autore si acquista con la semplice creazione dell’opera, espressione del lavoro intellettuale, senza che sia necessario alcun deposito formale dell’opera.

Bisogna tuttavia sottolineare che, nella sostanza, le differenze tra i due modelli vanno sempre più assottigliandosi, soprattutto in seguito alla ratifica di una serie di trattati internazionali confluiti poi nella Convenzione di Berna – la cui ultima revisione è del 1971 – volti ad uniformare la tutela del diritto d’autore nei diversi Paesi.

Che cosa tutela il diritto d’autore?

Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera. Ciò significa che l’autore dell’opera dispone automaticamente di tale diritto, a patto che essa sia inedita. L’autore detiene quindi il diritto esclusivo di utilizzare l’opera e può autorizzarne o rifiutarne la riproduzione, la distribuzione, l’esecuzione o la rappresentazione.

In mancanza di consenso esplicito da parte dell’autore che ne autorizzi l’utilizzo non è perciò consentito appropriarsi di un’opera e diffonderla, anche se la stessa è presente su Internet. Nel caso di un documento scritto, ad esempio, non è possibile copiare o riprodurre il testo o una sua porzione, fatta eccezione per il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione, insegnamento o ricerca scientifica, purché vengano citati l’autore e la fonte e l’utilizzo non sia a fini di lucro (Legge 22/04/1941 n° 633).

Se viene attuata una violazione del diritto d’autore, si può incorrere in varie tipologie di sanzioni, sia civili che penali, a seconda della violazione commessa. Tali sanzioni possono inasprirsi se chi utilizza l’opera senza aver ottenuto il consenso dell’autore, lo fa a scopo di lucro.

A quali tipi di opere si applica il diritto d’autore?

Ovviamente il diritto di autore non tutela un’idea in sé. L’idea è soltanto il punto di partenza, ma è necessario tradurla in pratica attraverso un’opera che rispecchi i criteri di novità e originalità. Sono molte le opere che soddisfano i requisiti necessari per essere protette dal diritto d’autore. Tra queste si possono citare:

  • Opere letterarie (romanzi, poesie, saggi, articoli);
  • Opere visive (dipinti, disegni, fotografie, sculture);
  • Opere audiovisive (programmi TV, film, video);
  • Opere teatrali e musical;
  • Registrazioni audio e composizioni musicali;
  • Software e banche dati (in seguito a recenti modifiche legislative in applicazione di direttive europee per l’armonizzazione del diritto d’autore all’interno dell’Ue).

Il diritto d’autore oggi

Con l’avvento di Internet e delle nuove tecnologie digitali, il diritto d’autore ha perso una delle sue dimensioni principali, ovvero la territorialità. Nell’attuale contesto globalizzato, che ha ridimensionato le distanze tra gli Stati, gli ostacoli di natura geografica ed economica alla circolazione internazionale delle opere non costituiscono più un problema. Non è più necessario recarsi fisicamente in un luogo, se la stessa opera viene resa disponibile in rete.

Allo stesso modo, testi, immagini e contenuti multimediali possono essere pubblicati, diffusi e riprodotti online liberamente, senza nessun tipo di intermediario. Questi aspetti hanno reso oggi molto più complicata la tutela del diritto d’autore e molto meno efficaci le azioni di controllo per individuare le eventuali violazioni.

Si pensi alla diffusione recente del file sharing (scambio e condivisione di file) in riferimento a materiale protetto da copyright. I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni hanno reso perciò necessaria una rivisitazione dell’istituto del diritto d’autore, al fine di adeguarlo al nuovo scenario globale.

Tenendo conto che il modello tradizionale di copyright non è più in grado di tutelare le esigenze degli autori, è necessario affidarsi alle nuove soluzioni offerte dal web per garantire agli autori una gestione più diretta della propria opera.

Tra i modelli proposti recentemente vi è, ad esempio, quello della “donazione volontaria”, che prevede un pagamento diretto all’autore al momento dell’acquisto. Attraverso il “sistema di soglia di garanzia”, invece è l’autore a comunicare in anticipo la somma necessaria per la realizzazione di un’opera, mentre un’organizzazione intermediaria si occupa di raccogliere le quote di garanzia dal pubblico fino al raggiungimento della soglia. Una volta completato, il lavoro viene reso disponibile gratuitamente a tutti, non soltanto ai contribuenti.

Altre idee sono attualmente in fase di studio ed offrono soluzioni interessanti per aggiornare il diritto d’autore alle nuove esigenze del mondo digitale, tenendo conto delle opportunità offerte dal web 2.0 e dalla diffusione dei social network.

Sei uno studente, uno startupper, imprenditore, professionista o consulente? Molto probabilmente, prima o poi, ti ritroverai di fronte al grande mondo del copyright.

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